Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla relativa legislazione attuativa».