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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.09.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
15.09.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per l'abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 70.
(Divieto del servizio di piazza con veicoli a trazione animale)

   1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e ai servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone a fini turistici.
   2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40.000 a euro 250.000 in caso di recidiva. Si applica la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale».

  2. Gli animali dismessi dai servizi ai sensi del presente articolo non possono essere destinati alla macellazione e restano in carico ai rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il mantenimento degli animali, possono cederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con il decreto di cui al comma 5 del presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 1, alle associazioni o agli enti per la protezione degli animali riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di mezzi ecologici alternativi che non prevedano l'impiego di animali, nonché le agevolazioni e gli incentivi economici che consentano agli attuali titolari di licenze di attuare il passaggio ad una mobilità sostenibile e non cruenta.
  4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano chiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà sugli stessi. Gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti riconosciute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, o presso altre strutture idonee.
  5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.