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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.011.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
15.011.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche del Codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 70.
(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale)

   1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

   a) I servizi di piazza a trazione animale;

   b) I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

   c) Veicoli destinati al trasporto di cose;

   d) Carri agricoli;

   e) Veicoli a trazione animale muniti di pattini.».

  2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.
  3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come «non destinati alla produzione di alimenti» e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.
  4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: «e natante»;

   b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale», sono sostituite dalle seguenti: «e natante».

  5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
  6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.

ident. 15.010.