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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.01.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 58) è sostituito dal seguente: «58) ZONA O STRADA RESIDENZIALE: zona o strada urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione degli utenti vulnerabili della strada e dell'ambiente, che devono in ogni caso includere un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h, l'inibizione del traffico di mero attraversamento, la limitazione della sosta veicolare e il diritto di circolazione, sosta e precedenza dei pedoni e dei velocipedi sull'intera sede stradale, tutelata da appositi interventi infrastrutturali di moderazione della velocità e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.»;

   b) il numero 58-bis) è sostituito dal seguente: «58-bis) ZONA O STRADA SCOLASTICA: zona o strada urbana nella quale si trovano uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione delle bambine e dei bambini e dell'ambiente, che in ogni caso devono includere almeno un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h e le limitazioni previste dal comma 11-bis dell'articolo 7 almeno in corrispondenza degli accessi negli orari di entrata e uscita degli alunni, delimitata all'accesso o lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.».

  2. All'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel primo periodo, dopo le parole: «zone», sono aggiunte le seguenti: «o strade»;

   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nelle suddette zone o strade, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale, i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni, i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva.».

ident. 15.02.