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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.09.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
14.09.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

  1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da somma da euro 1.812 a euro 7.249. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione»;

   b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338».

ident. 14.08.