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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.07.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
14.07.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

  1. All'articolo 85 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».