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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.05.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
14.05.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Verifica della velocità di navigazione)

  1. Per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità nella navigazione marittima e interna sono utilizzate le apparecchiature di cui agli articoli 45 e 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al fine dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al presente comma e dell'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. In considerazione dell'esigenza di tutelare il delicato ecosistema lagunare, per l'accertamento delle violazioni riguardanti l'osservanza dei limiti di velocità di navigazione nella laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366, possono essere utilizzate ulteriori apparecchiature rispetto a quelle previste dal comma 1, purché omologate o approvate con le medesime modalità previste dagli articoli 45 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Al valore della velocità rilevato mediante l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 si applica una riduzione pari al 15 per cento, con un minimo di 2 nodi, che comprende anche la tolleranza strumentale. Al valore della velocità rilevato con i dispositivi di cui al comma 2, si applica una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 1 nodo, che comprende anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 15 per cento, per le apparecchiature di cui al comma 1, e al 5 per cento, per le apparecchiature di cui al comma 2.
  4. Gli organi accertatori possono altresì utilizzare o installare le apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 per il controllo del traffico e finalizzate al rilevamento a distanza dell'osservanza dei limiti di velocità, anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati identificativi del mezzo nautico ovvero del responsabile dell'illecito.
  5. L'utilizzo delle apparecchiature di cui ai commi 1 e 2 è reso pubblico esclusivamente mediante previsione nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.