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Legislatura XIX

Proposta emendativa 12.8.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
12.8.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 3, primo periodo, le parole: «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t»;

   2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «19,5 t.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.»;

   3) al comma 4, le parole: «40 t» sono sostituite dalle seguenti: «44 t».

ident. 12.7.