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Legislatura XIX

Proposta emendativa 10.01.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di installazione sugli autoveicoli di dispositivi luminosi anteriori di segnalazione visiva di frenata a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico)

  1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anteriori e posteriori»;

   b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. Gli autoveicoli di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter devono essere equipaggiati con dispositivi luminosi di segnalazione visiva di frenata anche nella parte anteriore. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi luminosi anteriori di segnalazione visiva di frenata sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2025 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2026.».