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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.22. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
7.22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 186-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 186-ter.
(Limite al trasporto di passeggeri in ore notturne da parte dei conducenti di età inferiore a ventuno anni o neo-patentati)

   1. Ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B è vietato trasportare più di un passeggero dalle ore 24 alle ore 5; in caso di violazione di tale divieto il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 117, comma 5.
   2. Se il conducente, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1, provoca un incidente stradale, la sanzione pecuniaria di cui al medesimo comma è raddoppiata.»

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.