stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.42. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
4.42.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

«Art. 222-bis.
(Circostanze aggravanti e sanzioni amministrative accessorie ai reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)

   1. L'utente della strada che abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 727, comma primo del codice penale aumentata da un terzo alla metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
   2. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma primo del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
   3. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del Codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.»;

   b) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole: «o con animali» sono soppresse;

    2) conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.».