Al comma 2, capoverso Art. 218-ter, comma 1, alinea, dopo le parole: venti punti aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto per i quali il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore ai dieci punti,.