stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 27.17. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2024  [ apri ]
27.17.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: , congiuntamente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.