stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 27.1000. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2024  [ apri ]
27.1000.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Dopo l'articolo 10, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

   1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito “Commissione”.
   2. La Commissione si compone di: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; un rappresentante dell'ANAS; un rappresentante dell'AISCAT; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province italiane; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; un rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.
   3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

   a) Direttrice Padana;

   b) Direttrice Tirrenica;

   c) Direttrice Adriatica;

   d) Direttrici Tirreno-Adriatico;

   e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

   4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.
   5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.
   6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.
   7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
   8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.».

  1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al codice della strada in materia di costituzione di itinerari abilitati al trasporto eccezionale, circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade).