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Legislatura XIX

Proposta emendativa 27.033. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2024  [ apri ]
27.033.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E».