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Legislatura XIX

Proposta emendativa 24.014. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2024  [ apri ]
24.014.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249:»;

    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione.»;

   b) al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

   c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».