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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.1001. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
15.1001.

  Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

  9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.