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Legislatura XIX

Proposta emendativa 35.67. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2024  [ apri ]
35.67.

  Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: prevalentemente elettrica con le seguenti: come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

   al numero 2), sostituire le parole da: per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);

   sostituire il numero 3) con i seguenti:

    3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

    4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.

ident. 35.68.