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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.27. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2024  [ apri ]
23.27.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».

ident. 23.26.