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Legislatura XIX

Proposta emendativa 23.22. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2024  [ apri ]
23.22.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis). All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.