Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.»;
b) al comma 4, le parole: «40 t» sono sostituite dalle seguenti: «44 t».