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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.3. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/03/2024  [ apri ]
17.3.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello e di realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.
  3. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.