stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.500. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
4.500.
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il nono periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 218-ter, comma 1, lettera m), la patente ritirata dall'organo accertatore è trasmessa alla prefettura del luogo della violazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine della sospensione breve applicata ai sensi del medesimo articolo. Dal medesimo termine di scadenza della sospensione breve decorre il periodo di durata della sospensione fissato dal prefetto, che si aggiunge a quello previsto dall'articolo 218-ter.».

La Commissione