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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.7. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
15.7.

  Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: segnaletica verticale aggiungere le seguenti: ed eventualmente orizzontale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    alla lettera b):

     numero 2), capoverso numero 12-bis,

   sostituire le parole: , idonea a favorire la circolazione con le seguenti: salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria,

   dopo le parole: casi in cui non sia possibile aggiungere le seguenti: o adeguato al caso concreto

   sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

  «12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua;».

   numero 5), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.

   numero 6), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:

  55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione;

    alla lettera c):

     sostituire il numero 1.2) con il seguente:

   1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

  «i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili»;

     sostituire il numero 1.3) con il seguente:

   1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

  «i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri.»;

     sostituire il numero 1.4) con il seguente:

   1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

  «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile».

   numero 2), sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

  11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h;

    alla lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale;

    alla lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro;

    alla lettera h), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: , ove le condizioni della strada lo consentano,

    sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  «2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.»;

    sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.