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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.21. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
15.21.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso numero 12-bis):

   sostituire le parole: , idonea a favorire la circolazione con le seguenti: salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria,

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: casi in cui non sia possibile aggiungere le seguenti: o adeguato al caso concreto

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.