stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.20. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
1.20.

  Al comma 1, lettera b), numero 10), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

   6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 6-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per autorizzare ogni commissione medica locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.