Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Accesso motocicli 125 cc in autostrade e tangenziali)
1. All'articolo 175, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «o da essi autorizzati.», sono inserite le seguenti: «L'esclusione di cui al comma 2, lettera a) non si applica ai motocicli di cilindrata superiore a 125 centimetri cubici se a motore termico con conducente maggiore di anni diciotto.».