Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Circolazione motocicli in autostrada e tangenziali)
1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11Kw se a motore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «120 centimetrici cubici se a motore termico ovvero di potenza fino a 11 chilowatt a motore elettrico»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1;».