Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni per i conducenti di veicoli adibiti a trasporto di persone)
1. All'articolo 18, decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'età si riduce a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame»;
b) alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'età si riduce a 18 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame»;
c) alla lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «L'età si riduce a 20 anni per guidare nel territorio dello Stato italiano veicoli di una delle categorie summenzionate, a condizione che questi sia titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di 280 ore (di cui all'articolo 19, comma 2) e del superamento del relativo esame. L'età può essere ulteriormente ridotta a 18 anni per la guida di tali veicoli senza passeggeri».