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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.09.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
3.09.

  Dopo il Capo II, è aggiunto il seguente:

Capo II-bis.
DELLA CANCELLAZIONE DAI PUBBLICI REGISTRI DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo)

  1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è inserito il seguente:

   «8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo, del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso».

  2. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «3.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»;

   b) al comma 2, la parola: «1.000» è sostituita dalla seguente: «3.000».

Art. 3-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

   «5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'UMC o dal registro unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque ne acquisisca la disponibilità per il suo tramite, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica alla radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso».

Art. 3-quater.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177)

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177, è modificato al fine di prevedere che alla richiesta di cancellazione dal registro unico telematico dei veicoli fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, ad esclusione dei casi di radiazione per esportazione, anche di veicoli fuori uso. In caso di iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque per il suo tramite ne acquisisca la disponibilità, non può comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo.

Art. 3-quinquies.
(Dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione)

  1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, è compreso quello inerente al rilascio della dichiarazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione.
  2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Art. 3-sexies.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo II-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.