Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per il rafforzamento della segnaletica destinata all'utenza debole)
1. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con «pari al 70 per cento».
2. Al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia di segnaletica e sicurezza stradale, sono individuati i segnali verticali di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con fondo fluoro rifrangente, da apporre obbligatoriamente nelle strade situate nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici e alle intersezioni tra strade urbane e piste ciclabili, finalizzati alla segnalazione almeno dei seguenti elementi:
a) la presenza di attraversamenti pedonali o ciclabili;
b) i limiti di velocità vigenti nell'area;
c) i luoghi frequentati da bambini.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli enti proprietari delle strade provvedono all'integrale sostituzione della segnaletica stradale verticale non conforme a quando ivi disposto, attingendo alle risorse finanziarie derivanti dai proventi di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dal presente comma 1. Gli enti inadempimenti sono esclusi, nell'anno successivo a quello relativo all'obbligo di apposizione dei segnali di cui al comma 2, dalla partecipazione ai bandi per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.