Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689)
1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo le parole: «dalle disposizioni vigenti.» sono aggiunte le seguenti: «Per le sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la maggiorazione non può comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione».