Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».