10.8.
(nuova formulazione)
approvato
All'articolo 17, comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice, nell'ottica di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie di soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;