stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.02.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
1.02.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. Se dall'abbandono consegue un incidente stradale che produce la morte o le lesioni personali di una o più persone, si applicano le pene previste dagli articoli 589-bis, comma primo e 590-bis, comma primo, aumentate fino alla metà.»;

   b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Nei casi di cui al primo comma, terzo periodo, qualora dall'abbandono consegua un incidente stradale che determina la morte o le lesioni personali di una o più persone si applicano le sanzioni amministrative accessorie previste dagli articoli 589-bis e 590-bis. Fuori dei casi di cui al primo comma, terzo periodo, qualora dall'abbandono consegua un incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni ovvero, in caso di recidiva, la revoca della patente. Si applicano le disposizioni degli articoli 222 e 223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione della patente ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 222 e 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136 del medesimo decreto, per un periodo corrispondente a quello della sospensione che sarebbe stata disposta nei confronti di persona munita di patente di guida. Se è prevista la revoca della patente, il divieto di conseguirla è disposto per tre anni.».