stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.8. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
4.8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 195, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2.1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: sicurezza stradale aggiungere le seguenti: e per le condizioni economiche del trasgressore.