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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1001. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
2.1001.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 8:

    1) al primo periodo, le parole: «o con animali», sono soppresse;

    2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.»

   b) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

«Art. 222-bis.
(Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)

   1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
   2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.».