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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.80. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
15.80.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

   d-bis) all'articolo 50, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

   «2-quater. I velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone possono raggiungere la lunghezza massima di 6 m, inclusi eventuali rimorchi di cui all'articolo 56»;

   d-ter) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: «dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54» sono inserite le seguenti: «, dai velocipedi di cui al comma 2-quater dell'art. 50».