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Legislatura XIX

Proposta emendativa 15.03. in Assemblea riferita al C. 1435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/03/2024  [ apri ]
15.03.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Guida autonoma)

  1. All'articolo 46 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, le parole: «guidate dall'uomo» sono soppresse.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche ai regolamenti tecnici e alla normativa in materia di circolazione dei veicoli, al fine di adeguarla a quanto previsto dall'articolo 34-bis della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale e a quanto previsto dal Regolamento UN/ECE R-157 in materia di omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia.