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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.2. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
9.2.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:

Art. 10.
(Cabina di regia ZES)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

   b) sopprimere l'articolo 11;

   c) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Portale web delle ZES)

  1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.
  2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.
  3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

   d) sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;

   e) all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;

   f) sopprimere l'articolo 22.