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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.18. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
9.18.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

   b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

   b) all'articolo 5:

    1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

    2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

    3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

    4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

   c) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.