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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
7.02.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative con sede in comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi delle aree interne, ai datori di lavoro di start up innovative, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune ricadente nelle aree interne, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.