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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.01.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

  1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.
  2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.
  3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

   c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

  4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE aggiungere le seguenti: , ISTITUZIONE DELLE ZONE FRANCHE MONTANE NELLA REGIONE SICILIANA.