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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.9.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
6.9.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Ai fini del presente articolo i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.
  2-ter. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del comma 2-bis rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici, ed in particolare dei contratti istituzionali di sviluppo di cui al presente articolo, e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.
  2-quater. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.