stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.01.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/10/2023  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.