Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.