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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.2. in Assemblea riferita al C. 1416-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/10/2023  [ apri ]
19.2.

  Al comma 1, dopo le parole: delle regioni aggiungere la seguente: Abruzzo,;

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

   b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025;

   c) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;».

   d) al comma 8, lettera a), premettere la seguente: 0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ident. 19.4.