Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per l'anno 2023, gli enti locali sottoposti alle procedure di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, anche in deroga rispetto ai limiti al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2020 a stabilizzare il personale precario in servizio, a condizione che le risorse finanziarie necessarie siano disponibili nel bilancio delle regioni di appartenenza.