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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.11.in V Commissione in sede referente riferita al C. 1416

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/10/2023  [ apri ]
19.11.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo, in servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o in servizio presso le sedi periferiche delle amministrazioni statali nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, anche in deroga all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per un periodo di trentasei mesi, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa s'intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta e non è soggetta alle disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dettate per i casi di cessazione del rapporto d'impiego. I soggetti privati che si avvalgano della prestazione lavorativa o professionale del dipendente collocato in aspettativa e che siano stati destinatari dell'attività autoritativa o negoziale dell'amministrazione di appartenenza nei tre anni antecedenti il periodo dell'aspettativa, sono tenuti alla previa adozione di modelli di compliance idonei ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di quanto previsto dal presente comma. In mancanza, la sanzione della nullità si applica nei casi in cui l'attività autoritativa o negoziale dell'ente sia stata influenzata al livello decisionale dal concreto personale contributo procedimentale del dipendente. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e può chiedere di rientrare in servizio entro e non oltre 18 mesi.
  9-ter. Le amministrazioni interessate ai sensi del comma 9-bis sono autorizzate a coprire le vacanze di organico, resesi disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti pubblici, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi con il personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa. Le amministrazioni interessate alla procedura di reclutamento straordinario di cui al comma 9-bis avviano la procedura mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato. I soggetti selezionati in base al possesso dei requisiti e dei criteri specificati nell'avviso pubblico sono inseriti in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che procede allo scorrimento nei limiti delle disponibilità create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi del presente comma è tenuto all'obbligo formativo della partecipazione ai corsi di formazione specialistica o avanzata accreditati dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il personale assunto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti può essere stabilizzato, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente per collocazione a riposo o per rinuncia del dipendente uscente alla reintegrazione in servizio. Ai fini della stabilizzazione il dipendente entrante deve aver assolto l'obbligo formativo di cui al presente comma conseguendo, ove previste, la relativa abilitazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse resisi disponibili dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici di cui al comma 9-bis, che costituiscono limite di spesa per il corrispondente esercizio finanziario.