Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai comuni delle regioni ricomprese nella zona ZES unica di cui all'articolo 9 del presente decreto.